1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.
3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì
Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è
a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».
2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del citato testo unico, introdotto dal medesimo comma 1 del presente articolo. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro
1. Dopo l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 86-bis. - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute, ha facoltà di sospendere su tutto il territorio nazionale o in singole province il rilascio delle licenze di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto si applica alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata. Le regioni e le altre amministrazioni locali sono tenute ad adeguare le proprie disposizioni al suddetto decreto».
2. Sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica dalle ore 23 alle ore 8.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche, negli orari di cui al comma 2, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psico-fisiche degli avventori.
4. È vietato trasportare dalle ore 22 alle ore 6 in autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti.
5. Con decreto dei Ministri dell'interno e della salute sono determinate le indicazioni per il corretto consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche che devono
1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno».
1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade».
1. Ai fini della presente legge, per bevande alcoliche e superalcoliche si intendono i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125.
1. Nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva, per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo.
2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un anno.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge
a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;
f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali alle disposizioni del medesimo regolamento.
3. I locali di cui all'articolo 68-bis, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e della previdenza sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l'uso.
4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l'irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino a quando non si verifica la installazione, l'attivazione e il ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.
1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate
1. Per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 1.000 euro a 2.000 euro;
b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3.000 euro a 5.000 euro, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;
c) per la successiva violazione accertata, da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.
2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.